Le novità del Decreto Milleproroghe dopo la conversione in legge

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Le novità del Decreto Milleproroghe dopo la conversione in legge

Recentemente sulla G.U. 1.3.2021, n. 51 è stata pubblicata la Legge n. 21/2021 di conversione del DL n. 183/2020, c.d. “Decreto Milleproroghe”, e sono state introdotte le seguenti novità. 
Obbligo comunicazione market place
È confermata la modifica dell’art. 13, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita”, per effetto della quale sono prorogate dal 31.12.2020 al 30.6.2021 le disposizioni in materia di “market place”, in base alle quali il soggetto passivo IVA che facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica quale un mercato virtuale / piattaforma / portale o mezzi analoghi, la vendita a distanza di beni importati / nell’UE, deve trasmettere all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre, una specifica comunicazione contenente per ciascun fornitore:
• denominazione / dati anagrafici completi, residenza / domicilio, codice identificativo fiscale (se esistente) e indirizzo di posta elettronica;
• numero totale delle unità vendute in Italia;
• a scelta, per le unità vendute in Italia, totale dei prezzi di vendita / prezzo medio di vendita.

Invio telematico corrispettivi all’agenzia tramite STS
È confermata la proroga dall’1.1.2021 all’1.1.2022 del termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al STS obbligati alla trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, devono assolvere entrambi gli obblighi esclusivamente tramite la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica al STS dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri mediante RT.

Avvio lotteria degli scontrini
È confermata l’integrazione dell’art. 1, comma 544, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017) demandando all’Agenzia delle Dogane / Entrate l’emanazione, entro l’1.2.2021, di uno specifico Provvedimento che disciplina le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, entità e numero dei premi e ogni altra disposizione necessaria ai fini dell’avvio della c.d. “lotteria degli scontrini”, originariamente previsto per l’1.1.2021. Va evidenziato che con il Provvedimento 29.1.2021 l’avvio della lotteria è stato fissato a decorrere dall’1.2.2021.

Sospensione termini agevolazioni “prima casa”
E' prorogato dal 31.12.2020 al 31.12.2021 il termine finale di sospensione della decorrenza dei termini di cui alla Nota II-bis dell’art. 1, Tariffa allegata al DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni “prima casa”. Di conseguenza sono sospesi, per il periodo 23.2.2020 - 31.12.2021, i termini di:
• 18 mesi (a decorrere dall’acquisto dell’immobile) entro i quali l’acquirente della “prima casa” deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell’immobile acquistato;
• 1 anno (a decorrere dalla cessione dell’immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria “prima casa” acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall’acquisto);
• 1 anno (a decorrere dall’acquisto della nuova “prima casa” con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l’abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.

Tax credit vacanze
In sede di conversione è prorogato dal 30.6.2021 al 31.12.2021 il termine entro il quale è consentito l’utilizzo del c.d. “bonus vacanze” / “tax credit vacanze”, a favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario / corrente non superiore a € 40.000, per il pagamento dei servizi offerti in ambito nazionale da imprese turistiche ricettive / agriturismi / Bed & Breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.

Sospensione versamento contributi agricoltura
È confermata la sospensione del pagamento della quarta rata in scadenza il 16.1.2021 dei contributi dovuti alla Gestione INPS agricoltura a favore degli imprenditori agricoli professionali (IAP), coltivatori diretti (CD), mezzadri e coloni beneficiari dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per il mese di novembre e dicembre 2020, con esclusione dei premi INAIL. La sospensione opera “fino alla comunicazione da parte dell’ente previdenziale, degli importi contributivi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021”.

Società Benefit
Per sostenere il rafforzamento, nell’intero territorio nazionale, del sistema delle società benefit di cui all’art. 1, commi 376 e seguenti, Legge n. 208/2015 (che si caratterizzano, nell’esercizio di un’attività economica, anche per il perseguimento di una o più finalità di beneficio comune operando in modo responsabile, sostenibile e trasparente), l’art. 38-ter, DL n. 34/2020, c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto il riconoscimento di un contributo sotto forma di credito d’imposta nella misura del 50% dei costi di costituzione / trasformazione in società benefit, sostenuti nel periodo 19.7 - 31.12.2020. In sede di conversione del Decreto in esame, il termine finale per il sostenimento delle spese è prorogato al 30.6.2021.

Proroga notifica/sospensione versamenti avvisi di accertamento/cartelle, etc
Nel Decreto in esame sono state trasfuse, senza modifiche, le disposizioni contenute nell’art. 1, DL n. 7/2021 relativamente alla proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione e versamenti delle somme dovute a seguito dei relativi atti. È altresì confermata la disposizione transitoria in base alla quale “restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 15 gennaio 2021 e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; restano altresì acquisiti, relativamente ai versamenti eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora ... ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive”.

Web tax
In sede di conversione è stato previsto che, relativamente all'imposta sui servizi digitali, c.d. "web tax" ex art. 1, commi da 35 a 50, Legge n. 145/2018 (Finanziaria 2019), in sede di prima applicazione con riferimento alle operazioni imponibili 2020:
• il versamento deve essere effettuato entro il 16.3.2021 (codice tributo "2700");
• la relativa dichiarazione deve essere presentata entro il 30.4.2021.
Si rammenta che detta imposta è dovuta dai soggetti esercenti attività d'impresa che, nell’anno solare, realizzano congiuntamente (singolarmente / a livello di gruppo) ricavi complessivi almeno pari a € 750 milioni e ricavi da servizi digitali realizzati in Italia almeno pari a € 5,5 milioni.

Ulteriore detrazione redditi lavoro dipendente
In sede di conversione sono state trasfuse le disposizioni contenute nel DL n. 182/2020, c.d. “Correttivo alla Finanziaria 2021” che hanno modificato l’art. 1, comma 8, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021) in materia di ulteriore detrazione riconosciuta ai titolari di redditi di lavoro dipendente / assimilati non superiori a € 40.000.
È ora disposto l’aumento da 8 a 10 rate di pari ammontare del recupero (restituzione all'Erario) della detrazione erogata in eccesso rispetto all’effettiva spettanza. La nuova "ripartizione" è applicabile anche al recupero dell'ulteriore detrazione riferita al 2020.

(FONTE: My Solution https://www.mysolution.it/fisco/quotidiano)

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